Chiedono indagini disciplinari visto che queste non vengono effettuate in nessun caso e se svolte non sono eque

PROPOSTE PER LA SANITA

  1. LE SALE OPERATORIE DEVONO ESSERE PROVVISTE DI REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO,PER QUANTO ACCADE DURANTE UN  INTERVENTO CHIRURGICO.
  2. UN MEDICO INDAGATO DEVE ESSERE SOLLEVATO DALL’INCARICO OGGETTO DEL PROCEDIMENTO E NON AVERE PIU’ POTERE  DECISIONALE SULLA VITA DEI PAZIENTI FINO ALL’ESITO DEL PROCESSO.
  3. INDAGINI AMMINISTRATIVE SUI CASI DI MALASANITA’ PASSATI E PRESENTI SULLA COLPA PROFESSIONALE ASCOLTANDO E PRENDENDO IN CONSIDERAZIONE ANCHE LE TESTIMONIANZE DEI FAMILIARI PRESENTI AL MOMENTO DELL’EVENTO.
  4. LE CLINICHE PRIVATE DEVONOESSERE FORNITE DI  AMBULANZE.
  5. CARTA DEI DIRITTI DEL MALATO.
  6. TRASPARENZA E RILASCIO IMMEDIATO  DELLE CARTELLE CLINICHE.

PER LA GIUSTIZIA

  1. POOL DI MAGISTRATI E CONSULENTI TECNICI DEI RIS DELL’ARMA DEICARABINIERI CHE SIOCCUPANO SOLODEICASI DI MALASANITA’,PER ROMPERE IL CORPORATIVISMO CHE PENALIZZA LE VITTIME TUTELANDO I MEDICI E PER SNELLIRE LE PROCEDURE PER GARANTIRE UNA GIUSTIZIA IN TEMPI BREVI SIA  AI FAMILIARI CHE AI MEDICI.
  2. NEL CASO DI UNA CONDANNA DI RECLUSIONE CON PENA  SOSPESA E LA  NON MENZIONE,LA CONDANNA STESSA DEVE ESSERE  TRAMUTATA DAL GIUDICE IN SOSPENSIONE DAL SERVIZIO.
  3. PERSEGUIRE OGNI ATTO DI SOTTRAZIONE O SMARRIMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA, CONFIGURANDO REATO DI FAVOREGGIAMENTO DAL PUBBLICO IMPIEGO DEGLI AUTORI.
  4. LE TESTIMONIANZE RESE AL P.M. DURANTE LA FASE ISTRUTTORIA,NON DEVONO ESSERE STRAVOLTE DAI TESTE NEI PROCESSI PENALI DAVANTI AL GIUDICE.
  5. Nel rispetto del principio di trasparenza tra P.A. e cittadino, ex legge 241/90, all’atto delle dimissioni o del ritiro del paziente dalla struttura ospedaliera, consegna della cartella clinica sottoscritta sia dal primario responsabile del reparto impegnato nella diagnosi e prognosi che dal degente o di chi per esso fa le veci.
    Nell’interesse dell’amministrazione sanitaria e del privato alla produzione di una prova inconfutabile dell’assistenza sanitaria fornita al paziente, la cartella clinica deve essere integrata da un sommario verbale circa la storia clinica del degente, sottoscritto da entrambe le parti, le quali potranno, se ne ricorresse l’opportunità, contestare lo stesso negando la firma con adeguata motivazione.
    La contestazione del verbale suddetto comporterà l’immediata apertura di un procedimento interno all’azienda ospedaliera atto ad accertare la veridicità delle eventuali critiche mosse in seno alla contestazione stessa.
Mai avuta risposta

Alla contestazione del 6 febbraio 2002 all'Assessorato della Sanità, Teresa Armato era assente non essendo più lei Assessore. Una delegazione formata dalle famiglie Marasco,Gaudino,Pandolfi e Marcianò è stata ricevuta dal sig. Alvino D'Ascoli e un altro rappresentante con la presenza di due agenti di polizia. Abbiamo chiesto se erano al corrente di alcuni fascicoli presentati all'Assessore Teresa Armato e se ne era a conoscenza il sig.Gelormina che ci ha assicurato delle indagini mai avvenute visto che nei vari incontri avuti non veniva mostrato fascicolo. Il sig.Alvino D'Ascoli e il collega dopo essersi segnati i diversi appunti ci assicurano che tutto ciò veniva riferito e messo all'attenzione del nuovo Assessore e che ci avrebbero contattati in seguito.

Proposta commissione

Con la presente chiediamo l'istituzione di una commissione che sia responsabile della prevenzione del controllo di tutte le attività svolte nei laboratori e nelle sale operatorie degli ospedali, che si accerti della disponibilità e del corretto funzionamento delle attrezzature necessarie , che stabilisca che il personale medico e paramedico svolga adeguatamente il proprio lavoro soprattutto in luoghi di emergenza come il pronto soccorso e ancora che tuteli i diritti dei pazienti i quali devono essere trattati con dignità e rispetto.Che prenda in considerazione le testimonianze di chi ha vissuto in prima persona i fatti cosi come si sono svolti al di là di quello che ufficialmente viene stabilito nelle cartelle cliniche. Chiediamo infine che nel momento in cui un qualsiasi medico,fosse anche il primario,sia indagato debba essere immediatamente sollevato dall'incarico finchè non si pronunci la sentenza giuridica. Di qualsisi carenza o mancanza che non sia stata preventivamente segnalata ne dovrà rispondere la stessa commissione in quanto responsabile in prima persona. LA VITA E' UN FIORE CHE VA COLTIVATO E NON SPEZZATO!

Codice di Deontologia Medica CAPO 1

Indipendenza e dignità della professione
Art. 5 Compito del medico è la difesa della vita, della salute fisica e psichica dell' uomo e il sollievo della sofferenza nel rispetto della dignità della persona umana senza discriminazioni di età, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale; di ideologia politica e di qualsiasi altra natura in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali il medico opera.

Regole generali di comportamento

Art. 26 Il medico deve garantire al paziente impegno e competenza professionale. Egli deve affrontare i problemi diagnostici con il massimo scrupolo, dedicando al paziente il tempo necessario a un sereno colloquio e a un corretto esame obiettivo, avvalendosi delle indagini collaterali appropiate e necessarie. Nel rilasciare le prescrizioni terapeutiche deve curare che siano ben comprese e per quanto possibile controllare che siano correttamente eseguite. Il medico che si trova di fronte a situazioni cliniche alle quali ritenga di non poter provvedere efficacemente deve proporre al paziente l' intervento di adeguate competenze.

Art. 28 Il medico ha il dovere di assicurare al paziente la continuità delle cure. Egli deve compiere personalmente le prestazioni mediche e informare il paziente della sua eventuale sostituzione. Questa non deve, comunque, assumere il carattere dell' appalto e del subappalto di clientela e deve essere affidata a collaboratori di competenza adeguata.

Art. 32 Il medico non può abbandonare il malato ritenuto inguaribile, ma deve continuare ad assisterlo anche al solo fine di lenirne la sofferenza fisica e psichica, di aiutarlo e confortarlo.

Assistenza ai morenti

Art. 43 In nessun caso, anche se richiesto dal paziente , il medico porrà in essere trattamenti diretti a menomare l' integrità psichica e fisica del paziente e, a maggior ragione, azioni capaci di abbreviare la vita del malato. Ogni atto mirante a provocare deliberatamente la morte di un paziente è contrario all' etica medica.

Art. 44 In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta e pervenute alla fase terminale il medico, nel rispetto della volontà del paziente, potrà limitare la sua opera all' assistenza morale e alla terapia atta a risparmiare inutile sofferenza, fornendogli i trattamenti appropiati e conservando per quando possibile la qualità di una vita che si spegne. Ove si accompagni difetto di coscienza, il medico dovrà agire secondo scienza e coscienza proseguendo nella terapia finché ragionevolmente utile.